La Consulenza Tecnica opera nell’ambito del processo civile ed è disciplinata dal Codice di Procedura Civile; la Perizia è impegnata nel processo Penale ed è quindi prevista dal Codice di Procedura Penale.
La funzione della Consulenza Tecnica consiste nell’integrare le conoscenze del giudice nei casi in cui per percepire o valutare una prova siano necessarie delle cognizioni tecniche di cui il giudice non sia fornito. Nel codice abrogato la prestazione del consulente era considerata un mezzo di prova e si chiamava perizia. Il codice vigente, invece, la considera un mezzo ausiliario di integrazione delle conoscenze e delle attività del giudice.
La Consulenza Tecnica non deve quindi essere considerata un mezzo di prova, ma un mezzo d’integrazione dell’organo dell’istruzione fornendo strumenti logici, scientifici o d’esperienza necessari per la rilevazione e la valutazione dei dati medesimi.

Art. 61 c.p.c. (Consulente tecnico)
"Quando è necessario, il giudice può farsi assistere per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica.
La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente Codice. "

E’ il giudice che convoca il perito, ne raccoglie il giuramento, gli affida l’incarico ed articola i quesiti da sottoporgli.
Con l’ordinanza che dispone la nomina del Consulente Tecnico d’Ufficio (C.T.U.), il giudice fissa anche un termine per la nomina di eventuali Consulenti Tecnici di Parte (C.T.P.).
La norma in esame contempla l’assistenza del Consulente Tecnico di Parte, che affianca la competenza dell’avvocato per sottolineare la funzione di appoggio ad una parte. Il consulente tecnico di parte ha diritto di partecipare alle operazioni peritali svolte da consulente tecnico d’ufficio, può presentare al C.T.U. istanze ed osservazioni di cui il C.T.U. deve tener conto, può altresì depositare una propria controrelazione che può essere prodotta anche dopo che si siano verificate le preclusioni istruttorie, come qualsiasi altra allegazione difensiva. Il C.T.P. può essere nominato dal legale o suggerito dal cliente.